A chi è rivolto
Possono chiedere la costituzione della convivenza di fatto le coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.
Descrizione
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
Come fare
Per la costituzione formale delle convivenze di fatto
Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:
- Se già si convive si compilerà la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto [Allegato A], sottoscritta da entrambi i conviventi, unitamente ai rispettivi documenti di identità.
- Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.
I cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno e, se non è ancora stata registrata in anagrafe, documentazione idonea a comprovare lo stato libero. La dichiarazione può essere resa mediante invio della documentazione via email all'indirizzo
pietraporzio@vallestura.cn.it.
Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.
Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.
Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza
La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (
come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).
L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “
convivente di fatto” e/o di “
convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.
Per la cessazione della convivenza di fatto Basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto
[Allegato B] e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.
Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.
Cosa serve
Per la costituzione della convivenza di fatto, è necessario:
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto [Allegato A];
- allegare copia del documento d'identità delle due persone conviventi
- allegare il permesso di soggiorno nel caso di persone con cittadinanza straniera
- in caso di cittadinanza comunitaria o straniera, allegare anche documentazione comprovante lo stato libero.
Per l'eventuale
cessazione della convivenza, occorre:
-
compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto [Allegato B]
-
allegare copia del documento d'identità delle due persone conviventi.
Cosa si ottiene
Il servizio consente di registrare negli archivi anagrafici la costituzione della convivenza di fatto dalla quale discendono diritti e doveri.
I conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
La convivenza di fatto
cessa automaticamente per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece,
non cessa se entrambi trasferite la residenza anagrafica ad un altro indirizzo o in altro Comune, purché si continui a costituire un unico nucleo familiare nella medesima abitazione.
Tempi e scadenze
Il procedimento anagrafico, soggetto ad accertamento, ha una durata di 45 giorni, decorsi i quali si intende confermato.
Ulteriori Informazioni
Dopo aver costituito la convivenza di fatto, è possibile rivolgersi ad un notaio o un avvocato per la sottoscrizione di un contratto di convivenza con lo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune.
Il professionista (avvocato o notaio) che ha autenticato la sottoscrizione del contratto deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe, inviandolo al seguente indirizzo di posta certificata: pietraporzio@cert.legalmail.it.
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 03/09/2026